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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

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2022/1925 IT Art. 2 cercato: 'settore digitale' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 901

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

1)

« gatekeeper»: un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, designata a norma dell'articolo 3;

2)

« servizio_di_piattaforma_di_base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:

a)

servizi_di_intermediazione_online;

b)

motori di ricerca online;

c)

servizi di social network online;

d)

servizi di piattaforma per la condivisione di video;

e)

servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;

f)

sistemi operativi;

g)

browser_web;

h)

assistenti virtuali;

i)

servizi_di_cloud_computing;

j)

servizi pubblicitari online, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un' impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a i);

3)

« servizio_della_società_dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

4)

« settore digitale»: il settore dei prodotti e dei servizi forniti mediante, o attraverso, servizi della società dell'informazione;

5)

« servizi_di_intermediazione_online»: servizi_di_intermediazione_online, quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1150;

6)

« motore_di_ricerca_online»: un motore_di_ricerca_online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150;

7)

« servizio_di_social_network_online»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto e comunicare gli uni con gli altri, condividere contenuti e scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni;

8)

« servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video»: un servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video quale definito all'articolo 1, punto 1), lettera a bis), della direttiva 2010/13/UE;

9)

« servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero»: un servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972;

10)

« sistema_operativo»: un software di sistema che controlla le funzioni di base dell'hardware o del software e consente l'esecuzione di applicazioni software;

11)

« browser_web»: un' applicazione_software che consente agli utenti finali di accedere al contenuto web ospitato su server connessi a reti come internet e di interagire con esso, inclusi browser_web autonomi, nonché browser_web integrati o incorporati nel software o simili;

12)

« assistente_virtuale»: un software in grado di gestire richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input audio, visivi o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla dispositivi connessi fisici;

13)

« servizi_di_cloud_computing»: un servizio di cloud computing quale definito all'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

14)

« negozi_di_applicazioni_software»: un tipo di servizio di intermediazione online dedicato alle applicazioni software in qualità di prodotti o servizi oggetto di intermediazione;

15)

« applicazione_software»: qualsiasi prodotto o servizio digitale eseguito su un sistema_operativo;

16)

« servizio_di_pagamento»: un servizio_di_pagamento quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

17)

« servizio_tecnico_che_supporta_servizi_di_pagamento»: un servizio ai sensi dell'articolo 3, lettera j) della direttiva (UE) 2015/2366;

18)

« sistema_di_pagamento_per_gli_acquisti_in-app»: un' applicazione_software, un servizio o un'interfaccia utente che facilita l'acquisto di contenuti digitali o servizi digitali all'interno di un' applicazione_software (compresi contenuti, abbonamenti, componenti o funzionalità) e i pagamenti per tali acquisti;

19)

« servizio_di_identificazione»: un tipo di servizio fornito contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base che consente qualsiasi tipo di verifica dell'identità degli utenti finali o degli utenti commerciali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;

20)

« utente_finale»: qualsiasi persone fisica o giuridica diversa da un utente_commerciale che utilizza i servizi di piattaforma di base;

21)

« utente_commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, utilizza i servizi di piattaforma di base ai fini della fornitura di beni o servizi agli utenti finali o nello svolgimento di tale attività;

22)

« posizionamento»: la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi_di_intermediazione_online, i servizi di social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video o gli assistenti virtuali, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come presentato, organizzato o comunicato dalle imprese che forniscono servizi_di_intermediazione_online, servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali o motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione e dal fatto che sia presentato o comunicato un solo risultato.

23)

« risultati_di_ricerca»: informazione in qualsiasi formato, inclusi output testuali, grafici, vocali o di altro tipo, trasmessa in risposta, e in relazione, a una ricerca, a prescindere dal fatto che l'informazione trasmessa sia un risultato a pagamento o non a pagamento, una risposta diretta o un prodotto, un servizio o un'informazione offerti in relazione a risultati organici, o visualizzati assieme a risultati organici, o parzialmente o interamente incorporati in tali risultati;

24)

« dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

25)

« dati personali»: dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

26)

« dati non personali»: dati diversi dai dati personali;

27)

« impresa»: un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità con cui è finanziata, comprese tutte le imprese collegate che formano un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto di un' impresa da parte di un'altra impresa;

28)

« controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un' impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004;

29)

« interoperabilità»: la capacità di scambiare informazioni e di fare un uso reciproco delle informazioni scambiate tramite interfacce o altre soluzioni, in modo che tutti gli elementi dell'hardware o del software funzionino con altri hardware e software e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare;

30)

« fatturato»: l'importo ricavato da un' impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004;

31)

« profilazione»: profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;

32)

« consenso»: consenso quale definito all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679;

33)

« organo_giurisdizionale_nazionale»: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

CAPO II

GATEKEEPER

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il fine del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper ( controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali.

2.   Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio.

3.   Il presente regolamento non si applica ai mercati relativi a:

a)

le reti di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972;

b)

i servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972, diversi da quelli relativi ai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.

4.   Per quanto riguarda i servizi di comunicazione interpersonale quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2018/1972, il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri e le competenze conferiti alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti in virtù dell'articolo 61 di tale direttiva.

5.   Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno, gli Stati membri non impongono ulteriori obblighi ai gatekeeper per mezzo di leggi, regolamenti o misure amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre obblighi alle imprese, comprese le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base, per questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché tali obblighi siano compatibili con il diritto dell'Unione e non derivino dal fatto che le imprese pertinenti hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

6.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione:

a)

delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante;

b)

delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono all'imposizione di ulteriori obblighi ai gatekeeper; e

c)

del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (23) e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni.

7.   Le autorità nazionali non adottano decisioni che sono in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinano le loro azioni di esecuzione sulla base dei principi di cui agli articoli 37 e 38.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

1)

« gatekeeper»: un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, designata a norma dell'articolo 3;

2)

« servizio_di_piattaforma_di_base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:

a)

servizi_di_intermediazione_online;

b)

motori di ricerca online;

c)

servizi di social network online;

d)

servizi di piattaforma per la condivisione di video;

e)

servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;

f)

sistemi operativi;

g)

browser_web;

h)

assistenti virtuali;

i)

servizi_di_cloud_computing;

j)

servizi pubblicitari online, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un' impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a i);

3)

« servizio_della_società_dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

4)

« settore digitale»: il settore dei prodotti e dei servizi forniti mediante, o attraverso, servizi della società dell'informazione;

5)

« servizi_di_intermediazione_online»: servizi_di_intermediazione_online, quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1150;

6)

« motore_di_ricerca_online»: un motore_di_ricerca_online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150;

7)

« servizio_di_social_network_online»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto e comunicare gli uni con gli altri, condividere contenuti e scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni;

8)

« servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video»: un servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video quale definito all'articolo 1, punto 1), lettera a bis), della direttiva 2010/13/UE;

9)

« servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero»: un servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972;

10)

« sistema_operativo»: un software di sistema che controlla le funzioni di base dell'hardware o del software e consente l'esecuzione di applicazioni software;

11)

« browser_web»: un' applicazione_software che consente agli utenti finali di accedere al contenuto web ospitato su server connessi a reti come internet e di interagire con esso, inclusi browser_web autonomi, nonché browser_web integrati o incorporati nel software o simili;

12)

« assistente_virtuale»: un software in grado di gestire richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input audio, visivi o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla dispositivi connessi fisici;

13)

« servizi_di_cloud_computing»: un servizio di cloud computing quale definito all'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

14)

« negozi_di_applicazioni_software»: un tipo di servizio di intermediazione online dedicato alle applicazioni software in qualità di prodotti o servizi oggetto di intermediazione;

15)

« applicazione_software»: qualsiasi prodotto o servizio digitale eseguito su un sistema_operativo;

16)

« servizio_di_pagamento»: un servizio_di_pagamento quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

17)

« servizio_tecnico_che_supporta_servizi_di_pagamento»: un servizio ai sensi dell'articolo 3, lettera j) della direttiva (UE) 2015/2366;

18)

« sistema_di_pagamento_per_gli_acquisti_in-app»: un' applicazione_software, un servizio o un'interfaccia utente che facilita l'acquisto di contenuti digitali o servizi digitali all'interno di un' applicazione_software (compresi contenuti, abbonamenti, componenti o funzionalità) e i pagamenti per tali acquisti;

19)

« servizio_di_identificazione»: un tipo di servizio fornito contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base che consente qualsiasi tipo di verifica dell'identità degli utenti finali o degli utenti commerciali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;

20)

« utente_finale»: qualsiasi persone fisica o giuridica diversa da un utente_commerciale che utilizza i servizi di piattaforma di base;

21)

« utente_commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, utilizza i servizi di piattaforma di base ai fini della fornitura di beni o servizi agli utenti finali o nello svolgimento di tale attività;

22)

« posizionamento»: la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi_di_intermediazione_online, i servizi di social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video o gli assistenti virtuali, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come presentato, organizzato o comunicato dalle imprese che forniscono servizi_di_intermediazione_online, servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali o motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione e dal fatto che sia presentato o comunicato un solo risultato.

23)

« risultati_di_ricerca»: informazione in qualsiasi formato, inclusi output testuali, grafici, vocali o di altro tipo, trasmessa in risposta, e in relazione, a una ricerca, a prescindere dal fatto che l'informazione trasmessa sia un risultato a pagamento o non a pagamento, una risposta diretta o un prodotto, un servizio o un'informazione offerti in relazione a risultati organici, o visualizzati assieme a risultati organici, o parzialmente o interamente incorporati in tali risultati;

24)

« dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

25)

« dati personali»: dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

26)

« dati non personali»: dati diversi dai dati personali;

27)

« impresa»: un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità con cui è finanziata, comprese tutte le imprese collegate che formano un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto di un' impresa da parte di un'altra impresa;

28)

« controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un' impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004;

29)

« interoperabilità»: la capacità di scambiare informazioni e di fare un uso reciproco delle informazioni scambiate tramite interfacce o altre soluzioni, in modo che tutti gli elementi dell'hardware o del software funzionino con altri hardware e software e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare;

30)

« fatturato»: l'importo ricavato da un' impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004;

31)

« profilazione»: profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;

32)

« consenso»: consenso quale definito all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679;

33)

« organo_giurisdizionale_nazionale»: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

CAPO II

GATEKEEPER

Articolo 3

Designazione dei gatekeeper

1.   Un' impresa è designata come gatekeeper se:

a)

ha un impatto significativo sul mercato interno;

b)

fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e

c)

detiene una posizione consolidata e duratura, nell'ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.

2.   Si presume che un' impresa soddisfi i rispettivi requisiti di cui al paragrafo 1:

a)

in relazione al paragrafo 1, lettera a), se raggiunge un fatturato annuo nell'Unione pari o superiore a 7,5 miliardi di EUR in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, o se la sua capitalizzazione di mercato media o il suo valore equo di mercato equivalente era quanto meno pari a 75 miliardi di EUR nell'ultimo esercizio finanziario, e se essa fornisce lo stesso servizio_di_piattaforma_di_base in almeno tre Stati membri;

b)

in relazione al paragrafo 1, lettera b), se fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che, nell'ultimo esercizio finanziario, annovera almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile, stabiliti o situati nell'Unione, e almeno 10 000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell'Unione, identificati e calcolati conformemente alla metodologia e agli indicatori di cui all'allegato;

c)

in relazione al paragrafo 1, lettera c), se le soglie di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

3.   Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione senza indugio e in ogni caso entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base dell' impresa che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). Ogniqualvolta un ulteriore servizio_di_piattaforma_di_base fornito dall' impresa precedentemente designata come gatekeeper raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), tale impresa ne dà notifica alla Commissione entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie.

Se l' impresa che fornisce il servizio_di_piattaforma_di_base non dà notifica alla Commissione a norma del primo comma del presente paragrafo e non fornisce entro il termine fissato dalla Commissione nella richiesta di informazioni a norma dell'articolo 21 tutte le informazioni pertinenti necessarie affinché la Commissione designi l' impresa interessata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione ha ancora facoltà di designare tale impresa come gatekeeper, sulla base delle informazioni a sua disposizione.

Se l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base soddisfa la richiesta di informazioni a norma del secondo comma del presente paragrafo o se le informazioni sono fornite allo scadere del termine di cui a tale comma, la Commissione applica la procedura di cui al paragrafo 4.

4.   La Commissione designa come gatekeeper, senza indebito ritardo e al più tardi entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2.

5.   L' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base può presentare, con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui al paragrafo 2, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio_di_piattaforma_di_base, essa non soddisfa i requisiti elencati al paragrafo 1.

Se ritiene che le argomentazioni presentate a norma del primo comma dall' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non siano sufficientemente fondate, in quanto non mettono manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può respingerle entro il termine di cui al paragrafo 4, senza avviare la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Se l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base presenta tali argomentazioni sufficientemente fondate, mettendo manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, nonostante il primo comma del presente paragrafo, entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, avviare la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Qualora giunga alla conclusione che l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non è stata in grado di dimostrare che i pertinenti servizi di piattaforma di base da essa forniti non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione designa tale impresa come gatekeeper secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento precisando la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative stabilite al paragrafo 2 del presente articolo sono raggiunte e per adeguare periodicamente tale metodologia, ove necessario, agli sviluppi tecnologici e di mercato.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per modificare il presente regolamento aggiornando la metodologia e l'elenco degli indicatori riportato nell'allegato.

8.   La Commissione designa come gatekeeper, secondo la procedura di cui all'articolo 17, qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che soddisfa ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma non raggiunge ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

A tal fine la Commissione tiene conto di alcuni o di tutti i seguenti elementi, nella misura in cui sono pertinenti per l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base in esame:

a)

le dimensioni, compresi fatturato e capitalizzazione di mercato, le attività e la posizione di tale impresa;

b)

il numero di utenti commerciali che utilizzano il servizio_di_piattaforma_di_base per raggiungere gli utenti finali e il numero di utenti finali;

c)

gli effetti di rete e i vantaggi basati sui dati, in particolare in relazione all'accesso a dati personali o non personali e alla raccolta di tali dati da parte dell' impresa o alle capacità di analisi di quest'ultima;

d)

eventuali effetti di scala e in termini di portata di cui usufruisce l' impresa, anche per quanto riguarda i dati, e, ove pertinente, le sue attività al di fuori dell'Unione;

e)

il lock-in degli utenti commerciali o degli utenti finali, compresi i costi del passaggio ad altri fornitori e i pregiudizi comportamentali che riducono la capacità degli utenti commerciali e degli utenti finali di cambiare fornitore o ricorrere al multihoming;

f)

una struttura aziendale conglomerata o l'integrazione verticale di tale impresa, che consenta per esempio all' impresa di praticare sovvenzioni incrociate, combinare dati da diverse fonti o sfruttare la propria posizione dominante; o

g)

altre caratteristiche strutturali aziendali o del servizio.

Nell'effettuare tale valutazione a norma del presente paragrafo, la Commissione tiene conto dei prevedibili sviluppi in relazione agli elementi elencati nel secondo comma, comprese eventuali concentrazioni previste con un'altra impresa che fornisce servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore digitale o che consente la raccolta di dati.

Se un' impresa che fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che non raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 non si conforma alle misure di indagine disposte dalla Commissione in maniera significativa, e se tale mancata conformità persiste dopo che l' impresa è stata invitata a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione può designare tale impresa come gatekeeper sulla base dei fatti a disposizione della Commissione.

9.   In relazione a ciascuna impresa designata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 o 8, la Commissione elenca nella decisione di designazione i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito di tale impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b).

10.   Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 entro sei mesi dall'inserimento di un servizio_di_piattaforma_di_base nell'elenco della decisione di designazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 12

Aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati tali obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.

2.   L'ambito di applicazione di un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 1 è limitato a:

a)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi di piattaforma di base ad altri servizi di piattaforma di base elencati all'articolo 2, punto 2);

b)

estendere un obbligo che va a beneficio di determinati utenti commerciali o utenti finali affinché altri utenti commerciali o utenti finali possano beneficiarne;

c)

specificare la modalità di esecuzione, da parte dei gatekeeper, degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 al fine di garantire l'effettiva osservanza di tali obblighi;

d)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi forniti contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base ad altri servizi forniti contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base;

e)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati tipi di dati affinché si applichi anche ad altri tipi di dati;

f)

aggiungere ulteriori condizioni nel caso in cui un obbligo imponga determinate condizioni al comportamento di un gatekeeper; o

g)

applicare un obbligo che disciplina la relazione tra diversi servizi di piattaforma di base del gatekeeper alla relazione tra un servizio_di_piattaforma_di_base e altri servizi del gatekeeper.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'elenco delle funzionalità di base di cui all'articolo 7, paragrafo 2, aggiungendo o eliminando funzionalità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.

Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati tali obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi di cui all'articolo 7.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 7 specificando le modalità di esecuzione di tali obblighi al fine di garantirne l'effettiva osservanza. Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati detti obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi di cui all'articolo 7.

5.   Si ritiene che una pratica ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 limiti la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o sia sleale nei seguenti casi:

a)

detta pratica è stata adottata da un gatekeeper e può ostacolare l'innovazione e limitare la scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali in quanto:

i)

incide o rischia di incidere sulla contendibilità di un servizio_di_piattaforma_di_base o di altri servizi nel settore digitale in maniera duratura a causa della creazione o del rafforzamento di barriere all'ingresso per altre imprese o espandersi come fornitori di un servizio_di_piattaforma_di_base o di altri servizi nel settore digitale; o

ii)

impedisce ad altri operatori di avere lo stesso accesso del gatekeeper a un input chiave; o

b)

si è venuto a creare uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi degli utenti commerciali e il gatekeeper trae un vantaggio dagli utenti commerciali che non è proporzionato al servizio fornito da tale gatekeeper a tali utenti commerciali.

Articolo 14

Obbligo di informazione in merito alle concentrazioni

1.   Un gatekeeper informa la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, qualora le entità partecipanti alla concentrazione o l'oggetto della concentrazione forniscano servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore digitale o consentano la raccolta di dati, a prescindere dal fatto che sia notificabile alla Commissione a norma di tale regolamento o a un'autorità nazionale della concorrenza competente ai sensi delle norme nazionali sulle concentrazioni.

Un gatekeeper informa la Commissione di una siffatta concentrazione prima della relativa attuazione e a seguito della conclusione dell'accordo, dell'annuncio dell'offerta pubblica o dell'acquisizione di una partecipazione di controllo.

2.   Le informazioni fornite dal gatekeeper a norma del paragrafo 1 descrivono almeno le imprese interessate dalla concentrazione, i loro fatturati annui nell'Unione e a livello mondiale, i loro settori di attività, comprese le attività direttamente connesse alla concentrazione, e il valore di transazione dell'accordo o una stima dello stesso, unitamente a una sintesi relativa alla concentrazione, comprese la sua natura e motivazione, e a un elenco degli Stati membri interessati dalla concentrazione.

Le informazioni fornite dal gatekeeper descrivono inoltre rispettivamente, per tutti i pertinenti servizi di piattaforma di base, i rispettivi fatturati annui nell'Unione, il numero di utenti commerciali attivi su base annua e il numero di utenti finali attivi su base mensile.

3.   Se, a seguito di una concentrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, altri servizi di piattaforma di base raggiungono individualmente le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il gatekeeper in questione informa in merito la Commissione entro due mesi dalla realizzazione della concentrazione e fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

4.   La Commissione informa le autorità competenti degli Stati membri di tutte le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e pubblica annualmente l'elenco delle acquisizioni di cui è stata informata dai gatekeeper a norma di tale paragrafo.

La Commissione tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo per chiedere alla Commissione di esaminare la concentrazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 18

Indagine di mercato su un'inosservanza sistematica

1.   La Commissione può condurre un'indagine di mercato allo scopo di accertare se un gatekeeper si sia reso responsabile di inosservanza sistematica. La Commissione conclude tale indagine di mercato entro 12 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente uno o più obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 e ha mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che impone a tale gatekeeper qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato e necessario per garantire l'effettivo rispetto del presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   Il rimedio imposto in conformità del paragrafo 1 del presente articolo può includere, nella misura in cui tale rimedio sia proporzionato e necessario al fine di mantenere o ripristinare l'equità e la contendibilità influenzate dall'inosservanza sistematica, il divieto, per un periodo limitato, che il gatekeeper possa avviare una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 riguardante i servizi di piattaforma di base o gli altri servizi forniti nel settore digitale o servizi che consentano la raccolta di dati interessati dall'inosservanza sistematica.

3.   Si considera che un gatekeeper abbia violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni relative all'inosservanza, a norma dell'articolo 29, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di otto anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo.

4.   La Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). La Commissione spiega nelle sue constatazioni preliminari se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, necessari e proporzionati.

5.   Per consentire ai terzi interessati di presentare efficacemente osservazioni, la Commissione pubblica, contestualmente alla comunicazione al gatekeeper delle sue constatazioni preliminari in conformità del paragrafo 4 o appena possibile successivamente, una sintesi non riservata del caso e dei rimedi che sta valutando di imporre. La Commissione specifica un arco temporale ragionevole entro il quale presentare tali osservazioni.

6.   Qualora intenda adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo rendendo vincolanti gli impegni che il gatekeeper offre di assumersi in conformità dell'articolo 25, la Commissione pubblica una sintesi non riservata del caso e del contenuto principale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni entro un arco temporale ragionevole fissato dalla Commissione.

7.   Nel corso dell'indagine di mercato, la Commissione può prorogarne la durata se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve presentare le sue constatazioni preliminari o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi.

8.   Al fine di garantire l'effettivo adempimento da parte del gatekeeper dei suoi obblighi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione riesamina periodicamente i rimedi imposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione ha il diritto di modificare tali rimedi se, a seguito di una nuova indagine di mercato, rileva che non sono efficaci.

Articolo 19

Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche

1.   La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2, o al fine di individuare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali e che non sono affrontate in maniera efficace dal presente regolamento. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto di tutti i risultati pertinenti dei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 TFUE in materia di mercati digitali, nonché di ogni altro sviluppo pertinente.

2.   Nel condurre un'indagine di mercato in conformità del paragrafo 1, la Commissione può consultare terze parti, ivi compresi utenti commerciali e utenti finali di servizi del settore digitale oggetto di indagine nonché utenti commerciali e utenti finali sottoposti a pratiche che sono oggetto di indagine.

3.   La Commissione pubblica le sue conclusioni in una relazione entro 18 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).

Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e, ove opportuno, è accompagnata:

a)

da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento volta a inserire altri servizi del settore digitale nell'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o a introdurre nuovi obblighi al capo III; o

b)

da un progetto di atto delegato che integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, o da un progetto di atto delegato che modifichi o integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dall'articolo 7, come previsto dall'articolo 12.

Se del caso, la proposta legislativa di modifica del presente regolamento di cui alla lettera a) del secondo comma può anche proporre di eliminare servizi esistenti dall'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o di eliminare obblighi esistenti dall'articolo 5, 6 o 7.

CAPO V

POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO

Articolo 41

Richiesta di un'indagine di mercato

1.   Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un' impresa debba essere designata come gatekeeper.

2.   Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 18 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un gatekeeper abbia sistematicamente violato uno o più degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e abbia mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3.   Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di procedere a un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che:

a)

uno o più servizi del settore digitale debbano essere aggiunti all'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2); o

b)

una o più pratiche non siano affrontate in maniera efficace dal presente regolamento e potrebbero limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o essere sleali.

4.   Gli Stati membri presentano prove a sostegno delle loro richieste a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. Per le richieste a norma del paragrafo 1 ter, tali prove possono includere informazioni sulle offerte di prodotti, servizi, software o componenti di recente introduzione che sollevano preoccupazioni di contendibilità o equità, indipendentemente dal fatto che esse siano attuate nel contesto di servizi di piattaforma esistenti o in altro modo.

5.   Entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta a norma del presente articolo, la Commissione valuta se vi siano motivi ragionevoli per avviare un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, 2 o 3. La Commissione pubblica i risultati della sua valutazione.

Articolo 51

Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Nell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, parte I, punto J, è aggiunto il punto seguente:

«iv)

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1 ).».

Articolo 52

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

«67)

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1).».


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